La sentenza Agrisud e altri c. Italia ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 8 CEDU in relazione agli accessi e alle ispezioni fiscali presso le sedi societarie, in quanto caratterizzati da eccesso di discrezionalità e carenza di garanzie procedurali.
Con sentenza dell’11 dicembre 2025, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si è pronunciata nuovamente sugli accessi e le ispezioni presso i locali aziendali/adibiti all’attività professionale e sull’esame e la copia di documenti rilevanti ai fini fiscali da parte delle autorità, accogliendo i ricorsi presentati da alcune società italiane nel caso Agrisud e altri c. Italia.
La decisione si inserisce nel solco già tracciato dalla sentenza Italgomme Pneumatici e altri c. Italia del febbraio 2025, relativa ad analoghe doglianze sui poteri dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza in tale ambito al fine dichiarato di verificare la compliance agli obblighi fiscali.
Nel caso di specie, le ricorrenti lamentavano un’eccessiva discrezionalità riconosciuta alle autorità fiscali dalla normativa nazionale, l’assenza di adeguate garanzie procedurali contro abusi e arbitrarietà e la mancanza di un controllo giurisdizionale, ex ante ed ex post, sulle misure adottate, in violazione degli artt. 6, 8 e 13 CEDU.
Il Governo italiano eccepiva il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, sostenendo che le società non avessero impugnato tali misure né in sede tributaria né in sede civile. La Corte ha tuttavia respinto l’eccezione, precisando di aver limitato l’esame dei ricorsi alla luce del solo art. 8 CEDU, che tutela il diritto al rispetto del domicilio e della corrispondenza.
Richiamando la sentenza Italgomme, i giudici hanno ribadito che l’ordinamento italiano non assicura garanzie procedurali sufficienti, soprattutto in ragione dell’assenza di un effettivo controllo giurisdizionale ex post sulla legittimità, necessità e proporzionalità degli accessi e delle ispezioni presso le sedi aziendali e professionali.
La Corte ha inoltre riaffermato che tali misure – seppur non assimilabili a perquisizioni o sequestri – costituiscono un’ingerenza nel diritto al rispetto del domicilio e della corrispondenza di cui all’art. 8 in parola e ha rilevato che la normativa italiana attribuisce alle autorità un potere discrezionale sostanzialmente illimitato, sia quanto all’attuazione sia quanto all’ambito di applicazione delle misure, senza prevedere adeguate garanzie procedurali e controlli.
La Corte di Strasburgo ha posto l’accento su profili particolarmente critici: la maggior parte delle autorizzazioni alle ispezioni/accessi nei casi oggetto di ricorso risultava priva di una motivazione idonea a giustificarli; in un caso, l’accesso era avvenuto addirittura a oltre due anni di distanza dal rilascio dell’autorizzazione; e, nella generalità dei casi, l’ampiezza delle ispezioni non era in alcun modo circoscritta, consentendo l’accesso indiscriminato a tutta la documentazione fiscale delle società.
In continuità con quanto già affermato nella sentenza Italgomme, la Corte ha escluso che i rimedi esperibili ex post dinanzi alle commissioni tributarie o ai giudici civili possano considerarsi effettivi ai fini della CEDU, riscontrando una violazione dell’art. 8. L’Italia è stata pertanto condannata al risarcimento del danno a favore delle ricorrenti.
Fermo restando quanto sopra, occorre tenere a mente che la normativa che disciplina i controlli fiscali è al contempo anche il riferimento normativo per i poteri ispettivi della Guardia di Finanza in materia di antiriciclaggio.
Alla luce di questo orientamento ormai consolidato, il legislatore avvierà un confronto politico per una riforma che renda la normativa compatibile con i principi fondamentali sanciti dalla CEDU? Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi.
