Il d.lgs. 211/2025, di recepimento della Direttiva U.E. 1226/2024, criminalizza la violazione delle misure restrittive dell’Unione Europea, anche con riguardo alla responsabilità di enti collettivi.
Vengono introdotti nuovi delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione Europea nel c.p.:
– art 275-bis, violazione delle misure restrittive dell’U.E.
– art 275-ter, violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell’U.E.
– art 275-quater, violazione delle condizioni dell’autorizzazione allo svolgimento di attività
– art 275-quinquies, violazione colposa di misure restrittive dell’U.E.
Viene inserito un art. 25-octies.2 nel d.lgs. 231/2001 che richiama tali reati (tranne il 275-quinquies).
La novità più rilevante attiene alla quantificazione della sanzione pecuniaria a carico dell’ente.
Per questi delitti è prevista una commisurazione della sanzione pecuniaria legata ad una percentuale del fatturato dell’ente nell’esercizio finanziario precedente rispetto a quello in cui è stato commesso il fatto di reato (per il 275-ter, dallo 0,5% all’1%; per gli altri dall’1 al 5%).
Se non è possibile stabilire il fatturato globale, viene prevista una sanzione pecuniaria con un ammontare predeterminato: in alcuni casi (275-bis, 275-quater) da 3 milioni a 40 milioni di euro; per quanto riguarda il 275-ter, da 1 milione fino a 8 milioni di euro.
Secondo il nuovo comma 3-bis dell’art 10 (commisurazione della sanzione pecuniaria), “nei casi previsti dalla legge la sanzione pecuniaria è determinata in relazione alla specifica percentuale indicata per ciascun illecito del fatturato globale totale dell’ente relativa all’esercizio finanziario precedente a quello in cui è stato commesso il reato, o se inferiore all’esercizio finanziario precedente, l’applicazione della sanzione pecuniaria. Quando non è possibile accertare il fatturato globale e totale dell’Ente, la sanzione è applicata nell’importo determinato in relazione a ciascun illecito”.
In definitiva: leggi successive (ad esempio in sede di recepimento della nuova Direttiva anticorruzione o della Direttiva sui reati ambientali) potranno prevedere sanzioni a carico dell’ente in base al fatturato globale oppure in base ad un importo predeterminato, senza fare alcun riferimento al sistema delle quote.
Si applicano pure le sanzioni interdittive (tutte quelle indicate previste dall’art. 9), ma per una durata superiore a quella di regola prevista dalla 231, che è di due anni nel massimo: tra 2 e 6 anni se il reato è commesso da soggetti apicali; tra 1 e 3 anni se il reato è stato commesso da un soggetto non apicale.
Le imprese potenzialmente interessate dovranno rivalutare le procedure già esistenti, individuando i processi aziendali maggiormente coinvolti (operazioni di import/export, gestione dei pagamenti, approvvigionamento e fornitura di beni e servizi), in relazione a precedenti rapporti commerciali o finanziari con Stati destinatari di misure restrittive.
È poi fondamentale che l’ente monitori costantemente l’evoluzione delle politiche sanzionatorie europee rispetto a Paesi terzi, poiché la contrarietà a queste potrà determinare l’integrazione delle nuove fattispecie di reato.
Pertanto, si impone una due diligence rafforzata sulle proprie controparti contrattuali per verificarne l’eventuale presenza in una ‘black list’ pertinente.
Al riguardo, nel 2023 la Commissione è intervenuta con la pubblicazione di una nota orientativa (“Guidance for EU operators: implementing enhanced due diligence to shield against Russia sanctions circumvention”) rivolta agli operatori europei per l’attuazione di una due diligence rafforzata, attraverso la predisposizione di best practices e l’elenco di possibili red flags, la cui finalità è quella di mitigare l’esposizione degli operatori stessi al rischio di violazione o comunque di elusione delle sanzioni.
