Se l’articolo 1655 del Codice Civile definisce ancora l’appalto come un’attività gestita a “proprio rischio” dall’appaltatore, la realtà è che la giurisprudenza e l’evoluzione normativa degli ultimi vent’anni raccontano una storia opposta. Quello che un tempo era un contratto basato sull’autonomia societaria e sull’assunzione di responsabilità da parte dell’appaltatore a fronte del pagamento di un corrispettivo, è diventato oggi un contratto parificabile ad un contratto di lavoro subordinato con l’assunzione da parte del committente di una serie di responsabilità che – in base al dettato normativo – non gli competerebbero.

Il declino del “rischio a carico dell’appaltatore” inizia nel 1998 con l’introduzione della legge sulla subfornitura, un sottotipo contrattuale dell’appalto. Per la subfornitura, infatti, la legge ha introdotto per il committente limiti negoziali severi, trascinando il committente in una sfera di responsabilità verso i dipendenti dell’appaltatore fino ad allora quasi sconosciuta.

La vera spinta verso la “codatorialità” rispetto ai dipendenti dell’appaltatore è arrivata però con la Legge Biagi del 2003. Da quel momento, la responsabilità solidale tra appaltatore e committente per stipendi, TFR e contributi non è stata più l’eccezione per gli appalti interni, ma la regola universale. Il committente è diventato, per legge, il garante di ultima istanza di ogni somma dovuta ai lavoratori dell’appaltatore.

L’escalation non si è fermata, però, ai soli pagamenti. Dal 2008, la giurisprudenza ha esteso gli obblighi del committente anche alla sicurezza sul lavoro, che fino ad allora era prevista solo in casi di ingerenza del committente nell’impresa dell’appaltatore: ora, secondo la giurisprudenza, in tutti i contratti di appalto esiste una “codatorialità sostanziale” che obbliga chi conferisce l’appalto a vigilare sulla tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori coinvolti.

Ancora più recentemente, la giurisprudenza ritiene il committente responsabile per l’eventuale intermediazione illecita e sfruttamento dei lavoratori se l’appaltatore “utilizza” manodopera in condizioni di bisogno.

Da ultimo, le responsabilità del committente si sono ancor più evolute con l’applicazione da parte delle procure del cosiddetto Codice Antimafia (D.Lgs. 159/2011): le aziende committenti rischiano l’amministrazione giudiziaria qualora vi sia il sospetto che abbiano di fatto agevolato un proprio appaltatore, poi colto a violare le norme sul caporalato o il DLGS 81/2008.

In questo scenario, oggi i vecchi presidi (ad esempio la richiesta del DURC) sono divenuti poco efficaci. I committenti per proteggersi dalle nuove responsabilità sorte con l’evoluzione normativa e con la recente giurisprudenza devono adottare protocolli di verifica simili a quelli utilizzati per le assunzioni dei propri dipendenti: (i) screening preventivo (indagini formali sulla solidità e sulla struttura organizzativa del fornitore prima del contratto), (ii) audit periodici (verifiche dirette nei luoghi di lavoro per controllare la corretta applicazione delle misure di sicurezza e la formazione del personale), (iii) check-up retributivo (analisi delle buste paga per individuare anomalie, come ad esempio cottimo mascherato, straordinari eccessivi, assenza di riposi), (iv) verifica della congruità del prezzo (diffidare di offerte troppo basse; un risparmio eccessivo sull’appalto è oggi considerato un indice di “sospetto rilevante” di sfruttamento).

Le imprese oggi, dunque, non possono più limitarsi a comprare un servizio e attendere il risultato. Oggi, chi commissiona un’opera od un servizio è chiamato a farsi carico della legalità dell’intera filiera. Trattare l’appaltatore con lo stesso rigore con cui si tratta un proprio dipendente non è più ormai un eccesso di zelo, ma l’unica opzione rimasta per abbattere il rischio di pericolose sanzioni.