Operare sul mercato francese nel settore moda significa confrontarsi con un sistema di compliance ambientale tra i più strutturati e dettagliati d’Europa. La Francia non si limita ad applicare la normativa europea: ha costruito un quadro proprio, più esigente, con obblighi concreti e un sistema di controllo sempre più attivo. Per i gruppi italiani, la tentazione di applicare gli standard domestici è comprensibile, ma rischiosa: ignorare le specificità francesi può tradursi in sanzioni amministrative, blocchi alla distribuzione, difficoltà con i distributori locali e danni reputazionali.

1. La Responsabilità Estesa del Produttore (REP)

La REP costituisce il fulcro del sistema: chiunque immetta prodotti tessili sul mercato francese deve aderire a un eco-organismo autorizzato, Refashion per il tessile-abbigliamento, Citeo per gli imballaggi, dichiarare periodicamente i volumi immessi sul mercato e versare i relativi contributi ambientali. Il sistema francese è già pienamente operativo, a differenza di quello italiano ancora in consolidamento. La nozione di produttore («metteur en marché») è interpretata in modo funzionale: rilevano i flussi commerciali reali, non la struttura giuridica del gruppo. La corretta identificazione del responsabile è il primo passo, e spesso il più trascurato.

2. La legge AGEC e il packaging

La legge francese contro il spreco e per un’economia circolare (“loi Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire, AGEC) impone requisiti stringenti sugli imballaggi -tra i quali riciclabilità, riduzione degli imballaggi superflui, divieto progressivo di determinati materiali- con un calendario di applicazione progressivo. La quasi totalità del settore è oggi soggetta a questi obblighi. Nella pratica, il packaging è uno degli ambiti in cui i gruppi italiani si trovano più frequentemente in difficoltà: prodotti già pronti per la commercializzazione non possono essere immessi sul mercato per non conformità degli imballaggi, con ritardi e costi significativi.

3. L’etichettatura ambientale: logo “Triman” e istruzioni di smistamento

Tutti i prodotti soggetti a REP devono recare il logo «Triman», una segnaletica che informa il consumatore della presenza di regole di smistamento dei rifiuti, accompagnato dalle istruzioni di smistamento («Info-tri»), sia nei canali fisici sia in quelli digitali. Si tratta di una regolamentazione specificamente francese, senza equivalenti armonizzati a livello europeo. Su questo punto è in corso uno sviluppo rilevante: il 17 luglio 2025 la Commissione europea ha adito la Corte di giustizia dell’UE contro la Francia, ritenendo questi obblighi incompatibili con la libera circolazione delle merci. Il contenzioso è pendente, ma non ha effetto sospensivo: l’obbligo rimane pienamente in vigore fino a eventuale modifica del diritto francese e gli operatori devono continuare a conformarsi.

4. Il nuovo obbligo di etichettatura ambientale dei prodotti tessili

Con un decreto del 6 settembre 2025, entrato in vigore il 1° ottobre 2025, la Francia ha introdotto un sistema di valutazione e comunicazione obbligatoria dell’impatto ambientale dei prodotti tessili di abbigliamento, noto come «costo ambientale» (coût environnemental) o, nella fase sperimentale che lo ha preceduto, «eco-score». Si tratta di un punteggio numerico -più il numero è basso, minore è l’impatto- calcolato sulla base di un’analisi del ciclo di vita del prodotto che integra sedici indicatori, tra cui emissioni di gas serra, consumo idrico e gestione del fine vita. Il dispositivo è attualmente nella fase volontaria ma regolamentata: qualsiasi comunicazione sul costo ambientale deve rispettare le modalità di calcolo definite dal decreto e transitare attraverso la piattaforma nazionale gestita dall’Agenzia francese per la transizione ecologica (ADEME). Diventerà obbligatorio in una fase successiva, il cui calendario sarà precisato da ulteriori provvedimenti. Si applica a fabbricanti, importatori e distributori di abbigliamento venduto in Francia, indipendentemente dalla loro origine. È un ambito da monitorare con attenzione sin d’ora: prepararsi richiede investimenti in tracciabilità e raccolta dati che non si improvvisano.

5. Un approccio integrato, non solo formale

L’errore più comune è affrontare la compliance ambientale come un adempimento formale da gestire a valle, anziché come un elemento strutturale da integrare a monte nei processi di design, supply chain e commercializzazione. Le sanzioni per la mancata conformità possono raggiungere i 15.000 euro per persona giuridica e, in caso di comunicazioni ambientali ingannevoli, fino al 10% del fatturato annuo.

Un approccio efficace richiede la corretta identificazione dei soggetti responsabili all’interno dell’impresa, il coordinamento tra funzioni legali, operative e commerciali, e un monitoraggio costante delle evoluzioni normative.

Il quadro è in rapido movimento anche a livello europeo: la direttiva europea sul dovere di diligenza in materia di sostenibilità (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD (https://www.cocuzza.it/2024/05/29/nuovi-obblighi-per-le-imprese-dalla-direttiva-europea-sulla-due-diligence-delle-catene-di-valore), adottata nel 2024, impone alle grandi imprese, incluse quelle del settore moda, di identificare, prevenire e mitigare i rischi ambientali e sociali lungo tutta la propria catena di approvvigionamento, dalla produzione delle materie prime fino alla distribuzione. Il calendario di applicazione, inizialmente fissato a partire dal 2027, è stato più volte posticipato nell’ambito del pacchetto normativo europeo Omnibus (https://www.cocuzza.it/2025/05/16/stop-the-clock-e-adesso); gli obblighi entreranno in vigore in modo progressivo in funzione delle dimensioni dell’impresa, in termini di numero di dipendenti e fatturato, e dei tempi di trasposizione della direttiva nelle legislazioni nazionali.