Art. 2087 e codice pari opportunità: il datore di lavoro deve garantire un ambiente sicuro e libero da abusi
La sentenza n. 593/2024 del Tribunale di Parma ha accertato la responsabilità della Fondazione Teatro Due e di un suo regista per condotte di molestia, molestia sessuale e discriminazione di genere ai danni di attrici e corsiste, condannando entrambi in solido. L’azione legale è stata promossa dalla Consigliera di Parità della Regione Emilia-Romagna a tutela di due attrici nominate e di una pluralità di altre donne (corsiste, attrici, tirocinanti) vittime delle condotte illecite. La sentenza risulta di particolare rilevanza anche in quanto, contiene una lettura in chiave estensiva e funzionale, della responsabilità ex art. 2087 c.c., lettura che risulta coerente con l’evoluzione giurisprudenziale in materia di tutela della personalità morale anche oltre il lavoro subordinato.
I fatti si sono svolti tra il 2017 e il 2021 nell’ambito di un corso di alta formazione per attori, assistenti alla regia e drammaturgia tenuto presso il Teatro Due dal regista convenuto.
Una questione preliminare molto interessante affrontata dal Tribunale ha riguardato l’applicabilità del Codice delle Pari Opportunità (D.lgs. 198/2006) e la competenza del giudice del lavoro, dato che non tutte le vittime erano legate al teatro da un formale rapporto di lavoro subordinato. Il Tribunale ha respinto tale eccezione, affermando la propria competenza sulla base delle seguenti argomentazioni:
- Estensione della Tutela: Il Codice delle Pari Opportunità estende espressamente il divieto di discriminazione anche alle fasi di accesso al lavoro e alla formazione professionale. L’art. 27, comma 3, del D.lgs. 198/2006 include esplicitamente “le iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento, aggiornamento e riqualificazione professionale”.
- Natura del Corso: Il corso di alta formazione non era un percorso meramente didattico, ma rappresentava un “percorso privilegiato per l’accesso al competitivo e ambito mondo del lavoro del teatro”. Era rivolto a soggetti già formati o con esperienza e, di fatto, alcune partecipanti hanno successivamente intrattenuto rapporti di collaborazione con il teatro.
- Finalità Formativa: Il corso era oggetto di finanziamenti pubblici regionali nell’ambito delle politiche per l’istruzione, la formazione e il lavoro, confermandone la natura professionalizzante. La Corte d’Appello di Bologna, in una successiva sentenza che conferma la decisione di Parma, ha ulteriormente specificato che lo svolgimento del corso in un “laboratorio” con l’uso di “attrezzature di lavoro” equipara il “corsista” al “lavoratore” ai fini della normativa sulla sicurezza (D.lgs. 81/2008).
Nel corso del processo, il Tribunale ha accertato la sussistenza di gravi e reiterate condotte di molestia e discriminazione da parte del regista. Le testimonianze hanno confermato un comportamento sistematico e inappropriato, che includeva un linguaggio umiliante e sessualizzato; commenti invadenti e mortificanti sulla loro sfera sessuale rivolte esclusivamente alle donne, come domande esplicite sulla loro vita intima o apprezzamenti volgari sull’aspetto fisico; abuso del contesto artistico; richieste indebite e inaccettabili, come quella di provare monologhi senza vestiti o di sottoscrivere “grotteschi simulacri di contratti di asservimento ai desideri sessuali” del regista stesso.
Il Tribunale ha ritenuto la Fondazione Teatro Due responsabile per le condotte del regista, non solo in virtù della responsabilità oggettiva prevista dall’art. 2049 c.c. (responsabilità dei padroni e committenti), ma anche per una colpa propria. La responsabilità del teatro è stata fondata sui seguenti elementi:
- Negligenza e Mancata Vigilanza: La Fondazione è stata considerata negligente per aver permesso “la reiterazione, sistematica e continuativa, di tali gravi condotte apertamente discriminatorie”. Il teatro non ha esercitato un adeguato controllo e vigilanza sulle dinamiche del corso, violando l’obbligo di tutela della personalità morale dei prestatori di lavoro sancito dall’art. 2087 c.c.
- Posizione Apicale del Molestatore: Le condotte sono state poste in essere da un soggetto in posizione apicale nell’organizzazione del teatro, in quanto non solo docente ma anche regista e consigliere di amministrazione.
- Utilizzo di Risorse Aziendali: Gli abusi sono avvenuti utilizzando gli spazi e le risorse del teatro, anche al di fuori degli orari di normale apertura.
- Mancata Risposta a una Segnalazione: Un elemento che ha confermato l’imputabilità soggettiva al teatro è stata la mancata attivazione a seguito della segnalazione di una delle vittime, che sul finire del 2019 aveva inviato una mail chiedendo di parlare di una “situazione molto grave”.
Il Tribunale ha accertato che le condotte del regista costituivano molestie, molestie sessuali e discriminazioni di genere. Di conseguenza, ha dichiarato la responsabilità sia del regista, come autore materiale, sia della Fondazione Teatro Due per non aver impedito tali comportamenti.
In base alla normativa applicabile, in particolare l’art. 37 del D.lgs. 198/2006, il giudice che accerta una discriminazione, oltre a ordinare la cessazione del comportamento e l’adozione di un piano per rimuovere gli effetti della discriminazione, provvede anche al risarcimento del danno, incluso quello non patrimoniale. La successiva sentenza della Corte d’Appello di Bologna ha confermato integralmente la decisione di primo grado, ribadendo che le prescrizioni (come l’adozione di un piano di rimozione) sono destinate a chi detiene i poteri di organizzazione, a prescindere dalla qualifica formale di datore di lavoro.
