Trattamento tributario e previdenziale dei redditi dei lavoratori sportivi di società sportive professionistiche e dilettanti

Il D.lgs 36/2021, recante la Riforma degli enti sportivi e del lavoro sportivo, le cui più rilevanti disposizioni entreranno in vigore il 1 luglio 2023, prevede interessanti novità in materia di tutele giuslavoristiche e di trattamento tributario e previdenziale dei compensi percepiti dai lavoratori sportivi.
Innanzitutto, a tutti i lavoratori sportivi – sia subordinati, sia autonomi, sia parasubordinati – si applicherà, secondo la natura del rapporto di lavoro, la disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell’infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, nonché le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro” in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva” e le disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Per il trattamento fiscale e previdenziale dei compensi corrisposti ai lavoratori sportivi professionisti il D.Lgs n. 36/2021 non prevede specifiche deroghe al regime ordinario ad eccezione di atleti e atlete di età inferiore a 23 anni di società professionistiche “minori”, ossia con fatturato nella stagione precedente a quella di applicazione della presente disposizione non superiore a € 5 milioni.
Per tali figure, analogamente ai compensi derivanti da prestazioni di lavoro sportivo dilettantistico, il trattamento tributario e previdenziale dipenderà dall’entità annua dei compensi percepiti, che verranno divisi in tre fasce: i) compensi inferiori a €5.000; ii) compensi compresi tra €5.000 e €15.000; iii) compensi superiori a €15.000.
Dal punto di vista tributario sulla prima e sulla seconda fascia non saranno applicate imposte. Pertanto, il limite di esenzione fiscale si incrementerà dagli attuali €10.000 a €15.000 annui. Superata la franchigia di €15.000, il reddito del lavoratore sportivo dilettante o professionista di età inferiore a 23 anni sarà assoggettato a tassazione ordinaria, ma solamente sulla parte dei compensi eccedente la soglia di esenzione (ad. es. un compenso di €30.000 annui pagherà imposte solamente su €15.000).
L’esenzione dall’assoggettamento previdenziale dei compensi sportivi è limitata alla prima fascia. Superata la soglia dei 5.000 € annui tutti i compensi sportivi saranno assoggettati a contribuzione previdenziale. Ciò comporta, in concreto, che l’ammontare dei compensi totalmente esenti da oneri (sia fiscali che previdenziali), oggi fissata in €10.000 annui, si riduce, in via generalizzata, a €5.000 annui.
La gestione previdenziale sarà costituita, per i lavoratori sportivi titolari di contratto di lavoro subordinato, sia professionistico sai dilettantistico, dal Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, mentre per i lavoratori autonomi e parasubordinati del settore dilettantistico dalla Gestione Separata INPS.