Continua la collaborazione editoriale in materia di retail & real estate con la Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien). Nella newsletter di maggio è stato pubblicato il contributo degli Avvocati Patrizio Cataldo e Eva Knickenberg-Giardina dal titolo: “Il recesso per gravi motivi dalle locazioni commerciali in tempo di Covid.”

Il recesso del conduttore dal contratto di locazione commerciale è regolato dall’art. 27 l. 392/78. In virtù di tale norma, le parti possono pattuire un “recesso libero”, cioè senza alcuna giustificazione, da esercitarsi con un preavviso di sei mesi. In assenza di tale clausola, il conduttore ha la facoltà di recedere dal contratto solo se sussistono “gravi motivi”. Secondo la giurisprudenza, essi sono i “fatti estranei alla volontà del conduttore, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto contrattuale e tali da rendere oltremodo gravosa la prosecuzione del rapporto stesso”. Anche in tal caso è previsto un preavviso di sei mesi. Al momento non sono ancora disponibili provvedimenti giurisprudenziali relativi alla possibilità di recedere per gravi motivi dal contratto di locazione a causa del Covid-19. La questione non è di facile soluzione.

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