Con delibera adottata nell’adunanza del 17 marzo 2026, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha sanzionato Morellato S.p.A., noto operatore italiano attivo nella produzione e commercializzazione di gioielli e orologi di fascia media, con una multa superiore a 25 milioni di euro.
L’Autorità ha accertato la presenza, nei contratti di distribuzione selettiva stipulati con la propria rete di distributori sul territorio nazionale, di clausole in violazione dell’art. 101 TFUE.
Le condotte contestate
In particolare, l’AGCM ha individuato due principali violazioni:
- Divieto di utilizzo dei marketplace online: Morellato impediva ai distributori di vendere i prodotti tramite piattaforme di terzi (es. marketplace), pur utilizzando direttamente tali canali — tra cui Amazon.it — per la propria attività commerciale.
- Retail Price Maintenance (RPM): attraverso una “internet policy”, la società imponeva indirettamente limiti massimi agli sconti praticabili online, determinando così i prezzi di rivendita.
Entrambe le pratiche sono qualificate come restrizioni fondamentali ai sensi del Regolamento (UE) 2022/720 sugli accordi verticali e, pertanto, non possono beneficiare dell’esenzione per categoria, risultando vietate ai sensi dell’art. 101 TFUE.
L’istruttoria
L’indagine è stata avviata a seguito di una segnalazione anonima pervenuta tramite la piattaforma di whistleblowing dell’AGCM. Si veda il nostro articolo.
Dall’analisi del contratto di distribuzione è emerso che Morellato adottava un sistema selettivo basato su specifici standard qualitativi, applicati sia ai punti vendita fisici sia alle vendite online, consentite esclusivamente tramite i siti web propri dei distributori.
Il contratto prevedeva infatti un espresso divieto di vendite tramite “piattaforme di terzi”, configurando così la prima condotta oggetto di contestazione.
Nel corso dell’istruttoria, l’AGCM ha rilevato che:
- i marketplace rappresentavano un canale fondamentale per le vendite online di Morellato;
- la stessa società ne riconosceva l’elevata capacità di raggiungere un pubblico più ampio rispetto ai siti dei singoli rivenditori;
- tali evidenze erano confermate anche dai distributori e da dati di settore.
Parallelamente, Morellato monitorava l’attività online dei distributori — sia sui loro siti sia sui marketplace — mediante software dedicati, applicando misure ritorsive in caso di mancato rispetto delle indicazioni sui prezzi. Ciò configurava, di fatto, un sistema di imposizione indiretta dei prezzi di rivendita.
Le conclusioni dell’Autorità
All’esito del procedimento, l’AGCM ha accertato che Morellato ha posto in essere due restrizioni fondamentali:
- Fissazione indiretta dei prezzi di rivendita (RPM) tramite limiti massimi agli sconti online;
- Limitazione dell’uso efficace di internet, impedendo ai distributori l’accesso ai marketplace.
Tali pratiche, in quanto restrizioni fondamentali, sono automaticamente escluse dal beneficio dell’esenzione per categoria e risultano quindi vietate.
Il quadro normativo e interpretativo
L’Autorità ha inoltre richiamato gli Orientamenti della Commissione europea, secondo cui:
- nei sistemi di distribuzione selettiva possono essere previste limitazioni all’uso di internet;
- tuttavia, quando il fornitore utilizza direttamente i marketplace per vendere i propri prodotti, risulta difficile giustificare restrizioni analoghe imposte ai distributori, in quanto difficilmente soddisfano i requisiti di adeguatezza e proporzionalità.
Sebbene il Regolamento (UE) 2022/720 — anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia (caso Coty, C-230/16) — abbia introdotto un approccio più flessibile alle restrizioni online, restano comunque vietate le limitazioni non giustificate o sproporzionate.
La decisione in esame rappresenta un ulteriore e significativo richiamo all’attenzione delle imprese sulla centralità della corretta strutturazione dei sistemi distributivi. In un contesto regolatorio sempre più articolato e in continua evoluzione, la redazione dei contratti di distribuzione non può essere affrontata con approcci slegati da una attenta analisi normativa.
È invece essenziale che tali accordi siano costruiti e implementati con il supporto di professionisti esperti, in grado di valutarne la piena conformità alla normativa antitrust e di prevenire rischi sanzionatori anche di rilevante entità. Una gestione consapevole e qualificata della rete distributiva non rappresenta solo un presidio di compliance, ma costituisce un vero e proprio fattore strategico per la tutela e la crescita del business.
