La Corte Suprema tedesca ha recentemente deciso che anche in caso di insolvenza vale il termine minimo di recesso previsto dalla normativa tedesca per i contratti di assicurazione (sentenza del 18.12.2024 – IV ZR 151/23).
Nel caso di specie la società aveva stipulato a favore dei propri dirigenti una polizza “Directors & Officers” per la tutela contro i rischi della responsabilità come amministratori. Successivamente la società era fallita e il curatore fallimentare aveva pagato l’ultimo premio assicurativo.
A seguito, il curatore aveva avanzato per conto della massa fallimentare richieste di risarcimento nei confronti degli ex-amministratori e chiesto all’assicurazione di liquidare le somme dovute.
L’assicurazione aveva negato la liquidazione sostenendo che, in base alle proprie condizioni generali, la polizza sarebbe scaduta automaticamente alla decorrenza del periodo di validità in cui era stata depositata l’istanza di fallimento. Il premio versato dal curatore gli era stato restituito.
La Corte Suprema doveva quindi decidere sulla validità di una clausola, contenuta nelle condizioni generali dell’assicurazione, che prevedeva in caso di insolvenza dell’assicurato l’automatica scadenza della polizza al termine del periodo di validità e l’esclusione del termine di 60 mesi per la segnalazione di sinistri relativi a fatti occorsi prima della scadenza della polizza.
La legge tedesca sui contratti di assicurazione (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) prevede all’articolo 11 comma 3 per il caso di recesso unilaterale un preavviso minimo di un mese. La Corte Suprema ha ritenuto che la clausola delle condizioni generali che nel caso di insolvenza prevede invece un’automatica scadenza della polizza senza necessità di un recesso con preavviso, rappresenti un “inadeguato svantaggio” dell’assicurato a favore dell´assicurazione ai sensi dell´art. 307 Codice Civile tedesco e sia pertanto inefficace.
Questa decisione rafforza la tutela degli amministratori assicurati, ma anche dei terzi danneggiati. Per le compagnie assicurative comporta invece la necessità di rivedere le proprie condizioni generali e di dover pronunciare un apposito recesso in caso di insolvenza della società che ha stipulato la polizza a favore dei propri dirigenti.
