Sulla base di un’analisi relativa al primo semestre dell’anno 2023 rilanciata dalla stampa nazionale, gli annunci di lavoro in somministrazione disponibili online, hanno registrato un aumento complessivo del 22% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e, per la prima volta dalla pandemia, il settore professionale più richiesto da chi interessato al lavoro temporaneo, è stato l’HO.RE.CA con il 19,6% (contro l’11% del secondo semestre 2022).

In data 15 settembre 2023, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di diritti sindacali dei lavoratori somministrati ha pubblicato un interessante interpello con il quale risponde ad un altrettanto interessante quesito posto dal sindacato UGL Agroalimentare, in materia di esercizio di diritti sindacali da parte dei lavoratori somministrati. In particolare, UGL ha espressamente richiesto quale contratto collettivo nazionale di lavoro va applicato ai lavoratori somministrati nell’industria agroalimentare: quello dell’agenzia di somministrazione o quello dell’utilizzatore?

Il Ministero non ha dubbi: in generale, il contratto collettivo che regola il rapporto di lavoro sarà, in primo luogo, quello applicato dall’agenzia di somministrazione, in quanto datore di lavoro.

Tuttavia, ed è questo il punto più interessante, il Ministero afferma anche che è necessario che, per il periodo della missione, la disciplina in concreto applicabile al lavoratore somministrato sia integrata dalle previsioni del CCNL applicato dall’utilizzatore.

E ciò al preciso fine di garantire effettività al principio di parità in ordine alle condizioni di lavoro e di occupazione dei lavoratori somministrati, che non devono essere complessivamente inferiori a quelle applicate ai dipendenti di pari livello dell’utilizzatore.

Precisa ancora il Ministero che la predetta conclusione vale anche con riferimento ai diritti sindacali dei lavoratori somministrati, rispetto ai quali trovano applicazione, in primo luogo, i diritti sindacali previsti dallo Statuto dei lavoratori ed anche il diritto di esercitare presso l’utilizzatore, per tutta la durata della missione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.

Il tema affrontato è spinoso e l’indirizzo ricevuto dal Ministero risulta concreto e improntato a principi condivisibili: i diritti sindacali, per essere veramente tali, non possono prescindere dal luogo ove viene svolta la prestazione lavorativa.

A questo punto risulta di fondamentale importanza verificarne, nel tempo, l’applicazione “in concreto” e, soprattutto, se questa non andrà a discapito delle caratteristiche che hanno decretato il successo dell’istituto, tra queste la flessibilità del contratto e la riduzione dei costi operativi.