Newsletter di settembre della Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien). In questo numero, Pier Paolo Bianchi ed Eva Knickenberg-Giardina approfondiscono il tema: “Indennità di avviamento per finita locazione: quando è valida la rinuncia da parte del conduttore?”.

In materia di locazioni commerciali, la legge prevede che, alla cessazione del rapporto di locazione, il tenant abbia diritto a percepire un’indennità per la perdita dell’avviamento pari a 18 mensilità dell’ultimo canone corrisposto, nonché un’ulteriore indennità del medesimo importo qualora l’immobile venga successivamente adibito alla medesima attività già esercitata dal precedente tenant (art. 34, l. 392/78).

In tale quadro, è possibile per il tenant rinunciare validamente a ottenere il pagamento in proprio favore delle indennità? La tematica è quanto mai dibattuta e complessa. Vi invitiamo ad approfondirla leggendo il contributo.

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