Newsletter di maggio della Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien). In questo numero, Samira Minogini ed Eva Knickenberg-Giardina approfondiscono il tema: “Sfratto per finita locazione anche per gli affitti d’azienda”.
Nell’ottica di semplificazione e speditezza, che caratterizzano la recente riforma del processo civile, il legislatore ha esteso l’ambito di applicazione della procedura di intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione anche al comodato di beni immobili e all’affitto di azienda.
Dal 28.02.23 tale procedimento sommario, caratterizzato da celerità e semplificazione, non è più limitato alla locazione, ma trova applicazione anche ai contratti di affitto di azienda e ramo d’azienda assai diffusi nel mondo retail e, in particolare, nella realtà dei centri commerciali. La modifica è limitata all’intimazione di sfratto per scadenza del rapporto contrattuale e non trova, invece, applicazione in caso di morosità. Se ciò non suscita perplessità nell’ambito del comodato (che è essenzialmente gratuito), con riferimento all’affitto di azienda ci si chiede come mai il procedimento non sia stato esteso anche all’ipotesi di sfratto per morosità. L’applicazione di tale rito sommario a rapporti contrattuali complessi che ben possono caratterizzare l’affitto d’azienda solleva criticità e interrogativi sul rispetto dei principi del giusto processo.
In questi contratti, infatti, la componente immobiliare che caratterizza la locazione è solo eventuale e potrebbe anche non sussistere.