Con la sentenza n. 4110/2023 il Consiglio di Stato fornisce un’innovativa interpretazione sui poteri di controllo della Pubblica Amministrazione in ordine alle attività soggette a C.I.L.A.

La Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.) è prevista dall’art. 6 bis del c.d. Testo Unico dell’edilizia (D.p.r. 380/2001) quale strumento per l’esecuzione di interventi di minore impatto sul territorio, quindi “ulteriori” rispetto a quelli di c.d. edilizia libera (art. 6) ed a quelli sottoposti a S.C.I.A. (art. 22) o a permesso di costruire (art. 10). In forza della relativa disciplina e stante la sua natura di mera “comunicazione”, ad oggi, la giurisprudenza amministrativa di primo grado è dell’avviso che a seguito della sua presentazione, non gravi sull’Amministrazione l’onere di un controllo successivo e sistematico della C.I.L.A., fermo restando il generale potere di controllo e vigilanza urbanistico/edilizia diretto sulla consistenza e sulla conformità alla normativa degli interventi realizzati con la C.I.L.A. stessa e l’applicazione delle relative sanzioni per l’attività abusiva o non conforme.

Conseguenze di tale ricostruzione sono, da un lato, che l’Amministrazione non dispone del potere di rigettare/inibire la C.I.L.A., risultando i provvedimenti in tal senso adottati affetti da nullità (cfr. T.A.R. Napoli n. 2627/2022), dall’altro, che il potere di controllo sull’attività edilizia svolta con la C.I.L.A. può essere esercitato dall’Amministrazione senza limiti di tempo. Secondo il Consiglio di Stato, la mancata previsione di una sistematicità nei controlli sulla C.I.L.A. costituisce un sostanziale pregiudizio per il privato, che non vedrebbe mai stabilizzarsi la legittimità degli interventi eseguiti, esponendolo senza limiti temporali, in caso di errore sul contesto tecnico-normativo, alla sanzioni per l’attività abusiva. Pertanto, il Consiglio di Stato con la sentenza in commento offre una ricostruzione parzialmente diversa dell’istituto della C.I.L.A. ritenendovi applicabili i limiti di tempo e di motivazione previsti dall’art. 19, commi 3, 4, 6 bis, 6 ter e 21 novies della L. 241/1990 per i poteri di intervento dell’Amministrazione sulla S.C.I.A., della quale, si legge, la C.I.L.A. “condivide l’intima natura giuridica”. Seguendo tale interpretazione, l’Amministrazione potrà intervenire sulle attività oggetto della C.I.L.A., in via ordinaria entro i successivi 30 giorni, ed in via di autotutela solo entro i termini ed alle condizioni previste dall’art. 21 nonies L. 241/90.

A parere di chi scrive, tale innovativa interpretazione dell’istituto, se confermata dal Consiglio di Stato in successive pronunce ed accolta anche dai TAR, offrirà sicuramente un maggior grado di tutela del privato nei confronti della Pubblica Amministrazione, andando a colmare un vuoto normativo relativamente all’effettiva consistenza ed ai limiti del potere di controllo ed intervento della Pubblica Amministrazione sulla C.I.L.A.