Nel quadro della riforma del processo civile è stato esteso alle controversie in materia di franchising l’obbligo di esperire preventivamente il procedimento di mediazione a pena di improcedibilità della domanda giudiziale.

Tra i principi ispiratori della riforma assume sicuramente un ruolo preminente l’incentivo al ricorso a meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie in ottica deflattiva dell’attività processuale.
In questa prospettiva la Riforma Cartabia interviene direttamente sul Decreto Legislativo n. 28/2010, che disciplina il procedimento di mediazione, con significative innovazioni di particolare interesse sotto il profilo commerciale.
Con effetti dal 30 giugno 2023 verrà ampliato il novero delle materie soggette al preventivo tentativo di mediazione obbligatoria: a partire da tale data chi intenderà agire in giudizio in materia di franchising, somministrazione, subfornitura, consorzio, contratti d’opera, contratti di rete, associazione in partecipazione e società di persone (oltre alle materie già precedentemente ricomprese nell’obbligo di mediazione) dovrà preventivamente esperire il procedimento di mediazione e ciò a condizione di procedibilità della relativa domanda giudiziale.
Sarà quindi onere della parte che intende promuovere il giudizio avviare il procedimento di mediazione a pena di improcedibilità della domanda che deve essere rilevata a pena di decadenza dalla controparte o dal giudice d’ufficio entro la prima udienza. L’obbligo entrerà in vigore il 30 giugno 2023 e si applicherà ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Le novità della riforma nell’ambito della mediazione non si limitano a quanto sopra. Il legislatore interviene infatti con ulteriori previsioni volte a chiarire i dubbi interpretativi sorti negli anni e a coordinare l’impostazione generale del decreto.
Tra i principali interventi: viene reso più flessibile il termine per il primo incontro che deve tenersi non prima di 20 giorni e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda, la durata del procedimento può essere prorogata prima della scadenza del termine trimestrale di ulteriori 3 mesi, la competenza dell’organismo di mediazione è derogabile su accordo delle parti, viene disciplinata la mediazione in modalità telematica e vengono aumentate le sanzioni per mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione obbligatoria.
Questi interventi della riforma comportano effetti rilevanti sul commercio e prospettano una maggiore capacità attrattiva del Paese per gli investitori stranieri, evidenziando una nuova propensione verso l’efficienza e la rapidità nella risoluzione delle controversie nonché una più incisiva inclinazione delle parti a ragionare in ottiche transattive e deflattive del contenzioso.