Con il Decreto Legislativo n. 122 del 10 giugno 2026 entrato in vigore il 23 luglio 2026, l’Italia ha recepito le disposizioni della Sesta Direttiva antiriciclaggio (2024/1640) che disciplinano l’accesso al Registro dei Titolari Effettivi.
Il quadro normativo del Registro dei Titolari Effettivi cambia, mentre resta in attesa di definizione il percorso verso la sua piena operatività. Il D. Lgs. n. 122/2026, entrato in vigore il 23 luglio scorso, recepisce le modalità e i requisiti di accesso previsti dalla Sesta Direttiva Antiriciclaggio, parte del cosiddetto “AML Package”, con cui l’Unione Europea punta ad armonizzare tra gli Stati membri la normativa per il contrasto al riciclaggio.
Le novità si inseriscono nel contesto dei contenziosi instaurati davanti al giudice amministrativo italiano nel 2023, che hanno determinato la sospensione dell’operatività del Registro. Dopo aver sospeso nel maggio 2024 l’esecutività delle sentenze del TAR Lazio che avevano respinto i ricorsi contro la relativa disciplina, il Consiglio di Stato ha sottoposto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, alcune questioni pregiudiziali riguardanti, fra l’altro, la riconducibilità dei mandati fiduciari agli istituti giuridici affini ai trust.
Con la sentenza del 21 maggio 2026, la Corte di Giustizia ha chiarito che il diritto dell’Unione non osta alla riconduzione dei mandati fiduciari italiani agli istituti giuridici affini ai trust, né alla disciplina nazionale sull’accesso dei privati alle informazioni sulla titolarità effettiva, subordinato alla sussistenza di un interesse qualificato.
Spetta ora al Consiglio di Stato definire i giudizi nazionali alla luce dei principi enunciati dalla Corte, con le conseguenti ricadute sulla sospensione dell’operatività del Registro.
In questo scenario si inserisce il nuovo Decreto di recepimento della Sesta Direttiva, che ridisegna l’accesso, in modo particolare, attraverso tre disposizioni introdotte nel D. Lgs. 231/2007.
Il nuovo art. 21-bis amplia il novero delle autorità pubbliche abilitate ad accedere al Registro, includendo anche AMLA, Europol ed Eurojust, e prevede un accesso immediato, non filtrato, diretto e libero, senza previa comunicazione all’interessato.
L’art. 21-ter disciplina invece l’accesso dei soggetti obbligati, esclusivamente a supporto dell’adeguata verifica della clientela. Questi dovranno segnalare tempestivamente le incongruenze tra le informazioni raccolte durante la verifica e quelle presenti nel Registro, con garanzia dell’anonimato per il segnalante.
La novità dell’art. 21-quater consiste nell’individuazione espressa delle categorie di privati che possono accedere al Registro in presenza di un interesse legittimo alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio. Vi rientrano, a determinate condizioni, giornalisti iscritti all’albo, enti del terzo settore, controparti commerciali che intendano verificare eventuali coinvolgimenti in fatti di riciclaggio dell’altro contraente e soggetti obbligati di Paesi terzi, se dimostrano che l’accesso è necessario per l’adeguata verifica.
Il Decreto precisa inoltre i casi eccezionali di esclusione dall’accesso, quando la divulgazione delle informazioni potrebbe arrecare un grave pregiudizio al titolare effettivo.
Il Decreto prevede, infine, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, l’aggiornamento delle specifiche tecniche delle comunicazioni sulla titolarità effettiva e del disciplinare tecnico, quest’ultimo previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. Entro lo stesso termine, ma comunque dopo tali adempimenti, il MIMIT è chiamato ad adottare il provvedimento che sancisce l’operatività del sistema di accesso.
Perché il nuovo sistema di accesso al Registro diventi operativo, resta dunque da completare l’iter attuativo. A questo si aggiungono le attese determinazioni del Consiglio di Stato, chiamato a definire il contenzioso alla luce della pronuncia della Corte di Giustizia.
