La pubblicazione delle Linee guida della Commissione europea sull’applicazione del Regolamento (UE) 2024/3015 (Forced Labour Regulation – FLR) fornisce indicazioni utili per individuare e gestire i rischi di lavoro forzato nelle attività aziendali e lungo le catene di approvvigionamento.
Per le imprese, il periodo che precede il 2027 rappresenta quindi l’occasione per verificare l’adeguatezza dei propri presidi organizzativi e contrattuali.
1. Gli indicatori di rischio e il ruolo delle funzioni HR
Le Linee guida, in coerenza con gli standard dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), richiamano numerosi indicatori di rischio. Tra questi assumono particolare rilievo:
- l’abuso della condizione di vulnerabilità dei lavoratori e le situazioni di isolamento;
- il ricorso a forme di reclutamento non libero o ingannevole e a meccanismi di indebitamento;
- la trattenuta di salari, beni o documenti di identità;
- orari di lavoro particolarmente gravosi e condizioni di lavoro o di alloggio degradanti;
- restrizioni alla libertà di movimento, minacce e altre forme di coercizione.
Per le funzioni HR e Legal diventa quindi opportuno verificare se i sistemi interni consentano di intercettare tali fattori di rischio, soprattutto nei rapporti di lavoro e nei modelli di approvvigionamento maggiormente esposti.
2. Il rischio si estende alla catena di approvvigionamento
Gli operatori economici dovranno conoscere adeguatamente le proprie catene di approvvigionamento e per valutarne i rischi connessi ai soggetti che vi partecipano.
In particolare, sarà opportuno concentrare l’attenzione sulle modalità di selezione e reclutamento della manodopera nei settori e nelle aree geografiche maggiormente esposti al rischio di lavoro forzato, verificando anche l’eventuale imposizione di commissioni, debiti o altri vincoli a carico dei lavoratori.
3. Il raccordo con il Modello 231 e il whistleblowing
Le condotte riconducibili allo sfruttamento del lavoro possono assumere rilievo, ricorrendone i presupposti, anche ai sensi dell’art. 603-bis c.p. in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, fattispecie compresa tra i reati presupposto della responsabilità dell’ente ai sensi dell’art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001.
In tale prospettiva può essere utile verificare l’adeguatezza della mappatura dei rischi prevista dal Modello 231, dei relativi protocolli di controllo e dei flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza.
Il Regolamento estende alle segnalazioni delle proprie violazioni il quadro europeo di protezione dei whistleblower. Le imprese possono pertanto valutare il coordinamento tra i propri canali di segnalazione, i presidi 231 e le procedure destinate a intercettare possibili anomalie nella catena di approvvigionamento.
4. Come prepararsi al 2027
Il Regolamento non impone uno specifico modello di due diligence. Tuttavia, un sistema adeguato di prevenzione e controllo può contribuire a ridurre il rischio che prodotti interessati da lavoro forzato entrino nella catena aziendale e a documentare le misure adottate dall’impresa.
In vista del 14 dicembre 2027, le aziende possono quindi considerare tre aree prioritarie di intervento.
Mappatura e due diligence della supply chain. Individuare fornitori, settori, territori e modalità di reclutamento maggiormente esposti, definendo controlli proporzionati al livello di rischio.
Revisione della contrattualistica. Valutare l’introduzione o l’aggiornamento di clausole relative al rispetto degli standard lavoristici, agli obblighi informativi e di cooperazione, ai diritti di audit e alle conseguenze contrattuali in caso di violazioni.
Formazione e procedure interne. Aggiornare codici etici e procedure e formare le funzioni maggiormente coinvolte — in particolare HR, Procurement, Legal e Compliance — sugli indicatori di rischio e sulle modalità di escalation interna.
Il periodo che precede l’applicazione del Regolamento può quindi essere utilizzato per integrare il rischio di lavoro forzato nei sistemi di compliance già esistenti, con un approccio proporzionato alle caratteristiche dell’impresa e della relativa catena di approvvigionamento.
