Dal 19 luglio 2026, le grandi imprese operanti nell’Unione Europea non possono più distruggere, salvo specifiche deroghe, i prodotti di consumo invenduti rientranti nell’Allegato VII del Regolamento (UE) 2024/1781, attualmente costituiti da prodotti di abbigliamento, accessori di abbigliamento e calzature. La misura, introdotta nell’ambito del nuovo quadro europeo sull’ecodesign dei prodotti sostenibili, rappresenta uno dei primi interventi concreti volti a promuovere la circolarità lungo l’intero ciclo di vita dei prodotti.

Il Regolamento (UE) 2024/1781, noto come Ecodesign for Sustainable Products Regulation (“ESPR”), si inserisce nel più ampio percorso dell’Unione europea verso un modello di economia circolare, introducendo specifiche misure volte a prevenire e limitare la distruzione dei prodotti di consumo invenduti.

L’art. 23 impone agli operatori economici di adottare misure volte a prevenire la distruzione degli invenduti, mentre l’art. 25 introduce un divieto specifico con riferimento ai prodotti individuati nell’Allegato VII, (tra cui abbigliamento, accessori di abbigliamento e calzature). Il divieto si applica alle grandi imprese a partire dal 19 luglio 2026 e alle medie imprese a partire dal 19 luglio 2030; microimprese e piccole imprese ne sono invece escluse. La nozione di prodotto di consumo invenduto comprende anche eccedenze, scorte prive di prospettive di vendita e prodotti restituiti dai consumatori nell’esercizio del diritto di recesso.

Il divieto non è tuttavia assoluto. Il Regolamento prevede specifiche deroghe, ulteriormente disciplinate dal Regolamento delegato (UE) 2026/296, in presenza, tra l’altro, di esigenze di tutela della salute, dell’igiene e della sicurezza, di non conformità o inidoneità del prodotto, di violazioni di diritti di proprietà intellettuale o quando la distruzione costituisca l’opzione con il minore impatto ambientale.

Accanto al divieto, l’ESPR introduce specifici obblighi di trasparenza: le imprese interessate dovranno rendere pubbliche informazioni relative ai prodotti invenduti scartati, indicando quantità e peso, ragioni dello scarto, eventuali deroghe applicate e modalità di trattamento. La disciplina mira così a rendere verificabile la gestione delle eccedenze e a favorire una maggiore trasparenza sulle modalità con cui i prodotti vengono destinati al riutilizzo, al recupero o, nei casi consentiti, allo smaltimento.

Per le imprese, l’adeguamento al nuovo quadro normativo richiederà pertanto la necessità di rivedere le procedure interne relative alla gestione degli stock e dei resi, individuando tempestivamente le possibili alternative alla distruzione e documentando le decisioni adottate. Particolare attenzione dovrà essere riservata alla tracciabilità dei prodotti e alla gestione dei rapporti con i soggetti terzi coinvolti nelle attività di rivendita, donazione, ricondizionamento o trattamento degli invenduti.