La necessità di rendere lo sviluppo economico sostenibile passa anche attraverso le clausole dei contratti con i quali le imprese acquistano beni e servizi. Se è vero che la due diligence di sostenibilità non si può esaurire nell’inserimento di qualche “clausola ESG” nelle condizioni generali di acquisto, è anche vero che contratti ben formulati sono uno strumento imprescindibile per una corretta gestione delle catene di valore.

La direttiva europea CSDD sulla due diligence di sostenibilità (Direttiva UE 2024/1760) prevede che la Commissione Europea adotti delle linee guida con clausole-tipo che le imprese possono utilizzare per conformarsi agli obblighi a loro carico. Ciò avverrà, tuttavia, non prima del 2027.


Nel frattempo può essere interessante prendere in esame le European Model Clauses for Responsible and Sustainable Supply Chain (EMCs) (https://www.responsiblecontracting.org/emcs), un corpo modulare di clausole elaborato da un gruppo internazionale di esperti nello spirito della direttiva CSDD. Attualmente è disponibile una “versione zero”, diffusa per una pubblica consultazione. La nuova versione dovrà presumibilmente tenere conto, oltre che dei commenti pervenuti, delle possibili modifiche alla CSDDD annunciate dalla Commissione attraverso il c.d. “Pacchetto Omnibus“.


Le clausole si ispirano ad alcuni principi cardine, quali l’impegno reciproco delle parti a cooperare ed a scambiarsi informazioni nei diversi momenti della due diligence, la promozione di pratiche di acquisto responsabile, la priorità del rimedio di un effetto avverso rispetto ai tradizionali rimedi contrattuali, la prevalenza della gestione congiunta del rischio rispetto al mero trasferimento del rischio da una parte all’altra.


Nelle EMC si trovano possibili soluzioni ad alcuni dei problemi sollevati dalle aziende interessate alla due diligence di sostenibilità.


Ad esempio, è previsto che qualora l’acquirente richieda la compilazione di questionari o certificazioni, il fornitore possa fornire propri documenti equivalenti, nella misura in cui gli standard minimi dell’acquirente siano rispettati.


E’ poi previsto che la parte che rifiuti di fornire informazioni a motivo della protezione di segreti commerciali o diritti di proprietà industriale abbia l’obbligo di fornire garanzie alternative, quali certificazioni di terzi sulla provenienza o sulla composizione delle merci.


Particolarmente interessante è la previsione di incentivi positivi per il fornitore che rispetti o superi i parametri di sostenibilità dell’acquirente, ad esempio con il prolungamento del contratto o l’aumento del volume degli ordini.


Nella sezione dedicata ai rimedi, si prevede che qualsiasi inadempimento di un obbligo CSDD dovrà essere in primo luogo sanato, sulla base del piano di prevenzione o del piano correttivo (a seconda che si verifichi un impatto avverso potenziale od effettivo) entro un termine da definire, che decorre dal ricevimento di una richiesta scritta dell’altra parte. Solo qualora ciò non avvenga si avrà violazione del contratto, e potranno operare i rimedi contrattuali.


Il recepimento acritico di modelli predeterminati non è mai una buona idea, perché ogni situazione presenta particolarità che richiedono soluzioni specifiche. Le EMC possono tuttavia essere utilizzate come riferimento per elaborare forme contrattuali che rispettino le norme, tutelando al contempo gli interessi delle aziende.