Un raggruppamento di lavoratori privo di autonomia funzionale non può essere considerato un ramo d’azienda, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 2112 c.c..

Questo il nuovo arresto della giurisprudenza di merito, coerente con precedenti pronunce, ma ribadito più recentemente dalla sentenza del Tribunale di Ravenna del 26 giugno 2025.

Il caso portato all’attenzione del giudice riguardava oltre cento dipendenti ceduti da un istituto bancario a una società neocostituita. I lavoratori si erano opposti al trasferimento, chiedendo il ripristino del rapporto originario.

All’esito del giudizio, viene ribadito un principio già presente nella pregressa giurisprudenza di merito e di legittimità: la nozione di “ramo d’azienda” deve essere interpretata in modo rigoroso e include il requisito dell’autonomia funzionale e organizzativa.

In particolare, la sentenza ha qualificato come “ramo d’azienda leggero” quello costituito quasi esclusivamente da personale e know-how, privo di asset materiali, strutture organizzative e continuità operativa autonoma. Tale configurazione è stata ritenuta priva dei requisiti minimi previsti dall’art. 2112 c.c., e quindi non idonea ad integrare un ramo d’azienda ai fini del trasferimento.

Ne consegue che la cessione di un ramo privo di autonomia – vale a dire costituito soltanto da un raggruppamento di lavoratori senza capacità di operare in modo indipendente – è illegittima; ne consegue, altresì, che la cessione non produce effetti e il rapporto di lavoro originario va ripristinato presso il cedente.

Il passaggio automatico dei lavoratori resta infatti un effetto esclusivo dell’applicazione dell’art. 2112 cc: se l’anzidetta normativa non è applicabile, per trasferire il rapporto di lavoro serve il consenso del lavoratore, secondo le norme civilistiche generali (artt. 1372 e 1406 c.c.).

La decisione del Tribunale di Ravenna si inserisce in un filone giurisprudenziale volto a contrastare operazioni elusive, che mirano a spostare forza lavoro senza garantire un reale trasferimento di un’entità produttiva autonoma. È quindi un monito per i datori di lavoro, chiamati a strutturare con attenzione eventuali operazioni di cessione ed un invito a vigilare e segnalare abusi per i lavoratori, che vedono riaffermata la tutela del proprio consenso quando non ricorrono i presupposti dell’art. 2112 c.c.

Dal punto di vista operativo, la pronuncia evidenzia la necessità di predisporre un’adeguata documentazione che dimostri l’esistenza di un’autonomia organizzativa e funzionale del ramo oggetto di trasferimento. In mancanza, la cessione rischia di essere dichiarata nulla, con la conseguente ricostituzione dei rapporti di lavoro presso il cedente e potenziali profili risarcitori.

In conclusione, la sentenza del Tribunale di Ravenna ribadisce un principio fondamentale: il trasferimento di un ramo d’azienda non può essere ridotto ad una mera operazione formale di spostamento di personale, ma deve corrispondere al passaggio di una realtà organizzativa dotata di effettiva autonomia.