Per valorizzare i negozi storici e salvaguardare il loro ruolo nella vita culturale e sociale delle città, sono state introdotte nuove misure a sostegno delle attività commerciali che hanno un’importanza storica e identitaria (D.lgs. 27 dicembre 2024, n. 219).

La norma nazionale conferma la disciplina che molte Regioni e Comuni nel corso degli anni hanno già adottato a tutela delle c.d. “botteghe storiche” – attive nella vendita, nella ristorazione e nella creazione di prodotti artigianali -, uniformandone alcuni aspetti e introducendo misure dirette di tutela dei luoghi storici del commercio.

Viene istituito l’Albo Nazionale delle attività storiche gestito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che si basa sugli albi regionali, comunali e delle province autonome, che dovranno essere aggiornati periodicamente, almeno con cadenza annuale.

All’interno dell’Albo Nazionale è prevista una sezione per le attività storiche c.d. di eccellenza, ovvero esercizi commerciali che

  1. abbiano svolto nello stesso locale, da almeno settanta anni continuativi, un’attività di produzione, somministrazione o vendita al dettaglio nello stesso settore merceologico; 
  2. siano gestite per almeno tre generazioni consecutive da una medesima famiglia con continuità dell’attività storica;
  3. siano connotate da un particolare interesse storico, culturale, artistico, turistico o merceologico;
  4. abbiano conservato l’aspetto storico, comprese vetrine e insegne, le strutture, gli interni e gli arredi
  5. siano connotati da una elevata qualità progettuale e dei materiali e, naturalmente, vi) siano insediati nei centri storici cittadini.

Oltre all’attività di valorizzazione delle botteghe storiche, che sarà svolta dal Ministero del Turismo, l’art. 5 del D.lgs. n. 219 prevede anche misure di tutela diretta.

Anzitutto, le botteghe storiche che costituiscono espressione dell’identità culturale collettiva, hanno la possibilità di essere classificate come beni culturali, con vincoli di destinazione d’uso e obblighi di conservazione, in linea con l’orientamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 5/2023).

In secondo luogo, la norma riconosce ai titolari delle botteghe storiche il diritto di prelazione previsto dall’art. 38 della L. 392/1978, limitatamente ai locali in cui è insediato l’esercizio in forza di un contratto di locazione, nel caso di vendita o cessione anche dell’intero complesso immobiliare, in deroga al costante orientamento della giurisprudenza sul punto.

Inoltre, è stabilito che le Regioni possano individuare percorsi conciliativi che agevolino la conclusione di accordi tra gli esercenti le attività storiche e i proprietari dei locali, al fine di evitare l’espulsione di operatori commerciali qualificati dai centri storici e dalle aree commerciali classificate di pregio.

La ratio della disciplina è da ricercare nelle vigenti disposizioni in tema di esercizio delle attività commerciali – introdotte nel nostro ordinamento sin dal 2006 – che, pur eliminando molti vincoli al loro insediamento ed esercizio, prevedono la possibilità di introdurre restrizioni dirette alla tutela di interessi pubblici primari, tra i quali la salvaguardia del patrimonio storico e culturale.

La nuova disciplina, quindi, introduce strumenti che possono incidere concretamente su decisioni imprenditoriali, operazioni immobiliari, successioni familiari e trasformazioni aziendali. Dalla valutazione della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione all’Albo, alla gestione dei vincoli urbanistici e culturali, fino alle strategie contrattuali da adottare con i proprietari degli immobili, le implicazioni sono molteplici e richiedono un’attenta lettura integrata delle norme.