La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata con sentenza del 23 gennaio 2025 (causa C‑187/23 – Albausy), stabilendo che non è consentita l’emissione del Certificato Successorio Europeo, in presenza di contestazioni sollevate nel corso del procedimento per il suo rilascio, anche nell’ipotesi in cui esse siano palesemente infondate. La pronuncia pone dunque in rilievo alcune criticità che possono portare a lungaggini, di fatto in contrasto con l’intento del legislatore dell’Unione Europea di semplificazione delle successioni transfrontaliere.

Il Certificato Successorio Europeo è stato introdotto con il Regolamento (UE) n. 650/2012 del 4 luglio 2012, allo scopo di regolare in modo rapido, semplice ed efficace gli aspetti giuridici di una successione internazionale.

Tale certificato è utilizzato da eredi, legatari, esecutori testamentari e amministratori dell’eredità per dimostrare il proprio status ed esercitare diritti o poteri in altri Stati membri, ad esempio in caso di patrimonio presente in diversi Stati. Inoltre, esso è riconosciuto automaticamente in tutti gli Stati membri, senza ulteriori procedure.

La sentenza in commento riguarda il caso della moglie superstite di un cittadino francese, residente in Germania, dove è deceduto.

La vedova chiedeva il rilascio di un Certificato Successorio Europeo, al fine di essere indicata unica erede in forza di un testamento datato 23 luglio 2020. Tuttavia, in un testamento precedente (del 31 maggio 2001) il defunto aveva designato come eredi i nipoti e incaricato il figlio dell’organizzazione del funerale.

Precedentemente era stato richiesto un certificato ereditario, normalmente emesso in Germania per identificare gli aventi diritto. Il figlio e i nipoti del defunto contestavano nell’ambito di questo procedimento la validità del testamento del 2020, sostenendo che il defunto non avesse la capacità di testare al momento della sua stesura e che la firma del testamento non fosse autentica. Il giudice aveva concluso, stabilendo che tali affermazioni erano infondate e ritenuto valido il testamento del 2020.

Nel nostro caso, quindi, sono coinvolte due diverse autorità tedesche che si occupano, rispettivamente, del rilascio del Certificato Successorio Europeo e del più comune certificato ereditario.

Il giudice investito della richiesta di rilascio del Certificato Successorio Europeo, stante la decisione precedente, sospendeva il procedimento e rinviava il caso alla Corte di Giustizia, sollevando diverse questioni pregiudiziali riguardanti l’interpretazione dell’art. 67, par. 1, II co., lettera a) del regolamento citato, che prevede che non possa essere rilasciato tale certificato in presenza di contestazioni sugli elementi da certificare.

In particolare, il giudice chiedeva alla Corte se contestazioni che siano state già respinte in un altro procedimento (nella specie quello per il certificato ereditario, ai sensi del diritto tedesco) e proposte anche innanzi a sé possano comunque ostare al rilascio del certificato successorio europeo.  La questione sollevata riguarda il potere di tale giudice di decidere su contestazioni non sufficientemente circostanziate e la possibilità che le contestazioni abusive influiscano sul rilascio del certificato.

La Corte di Giustizia ha statuito che l’autorità di rilascio non ha il potere di risolvere le controversie, non svolgendo funzione giurisdizionale, ma meramente amministrativa.

L’interpretazione data all’articolo 67 del regolamento è: qualsiasi contestazione riguardante gli elementi da certificare impedisce il rilascio del certificato, salvo che tale contestazione sia stata già risolta definitivamente in un procedimento giurisdizionale. Infatti, un certificato rilasciato in presenza di contestazioni non definitive potrebbe generare incertezze e comprometterne l’affidabilità.

Ne consegue che, purtroppo, non sarà possibile ottenere un Certificato Successorio Europeo, in presenza di contestazioni, anche se meramente strumentali, e si dovrà attendere una decisione definitiva che si pronunci sulle stesse in un giudizio ad hoc. Di fatto si potrebbe dover attendere anni. E ciò è un’ipotesi tutt’altro che peregrina, se si pensa al livello di litigiosità in materia successoria.

A prescindere dal caso di specie, è fondamentale regolare e pianificare in maniera adeguata la propria successione, limitando per quanto possibile le occasioni di conflitto fra i potenziali beneficiari dell’eredità.