L’Unione Europea ha rinnovato le regole sulla responsabilità per danno da prodotto difettoso dopo quarant’anni con importanti cambiamenti contenuti nella Direttiva (UE) 2024/2853. Cause più facili per i danneggiati e più difficili per le imprese. Gli operatori hanno meno di due anni per prepararsi.

Qual è lo scopo della Direttiva?
La nuova disciplina offre norme comuni in materia di responsabilità degli operatori economici per il danno causato da prodotti difettosi a persone fisiche. Tali norme vogliono adeguare le regole di responsabilità ai prodotti di oggi e di domani.

Quali novità principali?

Nuovi danni risarcibili
La direttiva amplia l’elenco dei danni risarcibili. D’ora in avanti i danneggiati potranno ottenere risarcimento non solo per morte o lesioni personali, ma anche per danni psicologici. Inoltre, saranno risarcibili anche i danni a qualsiasi bene diverso dal prodotto e di uso non professionale senza che sia prevista una franchigia come invece accade con le attuali regole. Da ultimo, la direttiva tutela anche la distruzione e la corruzione di dati causate dal prodotto difettoso.

Nuovi prodotti
La nuova direttiva amplia e rende più specifica la definizione di prodotto. Al prodotto come bene mobile anche integrato in un altro bene si aggiungono i beni non fisicamente integrati, ma interconnessi, i file CAD e il software.

Nuovi soggetti responsabili
Con l’aggiunta del software nella definizione di prodotto rilevante ai fini della responsabilità, anche lo sviluppatore può essere fabbricante secondo la direttiva e soggiace a responsabilità e obblighi risarcitori. Oltre al fabbricante del prodotto finito e del componente difettoso, già indicati nella precedente versione della direttiva, si aggiungono responsabili alternativi in caso di fabbricante extra UE. I danneggiati potranno quindi agire contro l’importatore nell’UE, il rappresentante autorizzato nell’UE o, in ultima istanza, contro il fornitore dei servizi di logistica. Quest’ultimo è il soggetto che si limita a offrire servizi di immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione di un prodotto.

Nuove regole per il processo
La direttiva rende più facile per i danneggiati ottenere un risarcimento: occorre sempre dimostrare al giudice l’esistenza di un difetto, di un danno e del collegamento causale tra difetto e danno. Tuttavia, diversamente da prima, l’esistenza del difetto, del danno o di entrambi potrà essere presunta, sollevando il danneggiato dall’onere di provarla.

Quali obblighi per i distributori
Il responsabile principale per i danni è il fabbricante, ma i distributori hanno l’obbligo di collaborare a identificarlo. Se non è possibile identificare un responsabile (fabbricante, rappresentante, importatore, operatore logistico), ciascun distributore del prodotto difettoso può essere ritenuto responsabile. Per evitare la responsabilità il distributore deve indicare rapidamente al danneggiato il responsabile o il proprio distributore. Questo vale anche per i marketplace.